Art. 14.
(Limitazioni per le elezioni dei consigli locali e nazionali).

      1. Le società tra professionisti non hanno diritto di elettorato, né attivo né passivo, nelle elezioni dei consigli locali e nazionali.
      2. Non può essere eletto più di un socio della medesima società nel consiglio locale o nel consiglio nazionale per ogni Ordine professionale presso cui è iscritta la società.